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I reati aggravati dall'evento (estratto dai sunti del testo "Diritto penale - Parte generale, Fiore 2008: contatto fb Riassunti giuridico penali)
Si parla di reati aggravati dall’ evento nei casi in cui il verificarsi di un evento, cagionato dalla condotta dell’ agente, comporta l’ applicazione di una pena più grave di quella prevista per la realizzazione della medesima condotta in assenza dell’ evento o in presenza di un evento meno grave: così, ad es., l’ art. 571 c.p., mentre punisce con la reclusione fino a 6 mesi chi abusa dei mezzi di correzione, quando ne derivi il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, prevede l’ applicazione di pene sensibilmente più severe quando ne derivi una lesione personale o addirittura la morte (identica condotta - evento diverso).
A ben vedere, però, la categoria dei reati aggravati dall’ evento dà luogo, nel nostro ordinamento, ad una grave anomalia, perché essa si sostanzia nell’ imputazione di una circostanza (che, poi, corrisponde all’ evento del reato) sulla base di un criterio puramente oggettivo (non a caso, la figura del reato aggravato dall’ evento costituisce una classica ipotesi di responsabilità oggettiva).
È importante precisare, in ogni caso, che con la problematica relativa ai reati aggravati dall’ evento non hanno nulla a che vedere quelle ipotesi in cui la legge, incriminando le condotte volutamente dirette a cagionare un determinato evento, preveda l’ applicazione di pene più severe nel caso in cui il risultato voluto dall’ agente si materializzi (per essere più chiari si propone il seguente esempio: l’ art. 243 c.p., mentre al co. 1 punisce, con la reclusione non inferiore a 10 anni, chi tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra contro lo Stato italiano, al co. 2 stabilisce che se la guerra segue si applica l’ ergastolo: ora, come si può notare, a differenza del reato aggravato dall’ evento, qui la condotta dell’ agente è fin dall’ inizio diretta a realizzare l’ evento in questione, per cui, qualora lo stesso dovesse verificarsi, l’ agente ne risponderà, avendolo cagionato intenzionalmente).
Da quanto detto si intuisce, quindi, che è soltanto al di fuori delle ipotesi su menzionate (delle quali l’ art. 243 c.p. costituisce un valido esempio) che l’ evento più grave, cagionato dalla condotta del soggetto agente, potrà configurarsi come circostanza del reato (reato aggravato dall' evento) ed il relativo regime giuridico sarà quello stabilito dal nuovo co. 2 dell’ art. 59 c.p.: ciò significa, in altri termini, che la circostanza aggravante, costituita dall’ evento, sarà imputabile all’ autore solo nel caso in cui egli se la sia rappresentata o avrebbe dovuto rappresentarsela come possibile conseguenza della propria condotta.
[Modificato da Attiliogiuseppe 22/10/2012 10:14]