00 27/09/2012 10:58
Re: Nozioni
Ettore Iannace, 30/08/2012 11.30:

Qui potrete porre tutte le vostre domande e dubbi riguardanti le materie penaliste o anche qualche situazione che vi è poco chiara.




Un in bocca al lupo a tutti coloro che si accingono ad aprire, per la prima volta, un testo di di diritto penale: la materia è alquanto complessa (soprattutto a causa dei molteplici orientamenti dottrinari e giurisprudenziali), ma (al contempo) decisamente affascinante e coinvolgente!

Iniziamo, pertanto, con l'elemento basilare: le nozioni di "diritto penale", "reato" e "sanzione criminale"!

Il diritto penale è quella branca del diritto pubblico che si compone di tutte quelle norme (giuridiche) che l' ordinamento prevede in vista dell' applicazione di una misura sanzionatoria di carattere giuridico-penale (sanzione criminale) nei confronti di un determinato soggetto, come conseguenza di un suo specifico comportamento criminoso, che prende il nome di reato: è reato, dunque, il fatto dell’ uomo, per la cui realizzazione la legge prevede, come conseguenza, l’ applicazione di una pena criminale.
Questa definizione del reato la ritroviamo in realtà espressa nell' art. 1 c.p. vigente, il quale infatti stabilisce che "Nessuno può essere punito per un fatto che non sia preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite".
Il binomio reato-pena non esaurisce, però, l’ ambito del diritto penale, dato che il nostro ordinamento giuridico prevede (agli artt. 199 e ss. c.p. e 25, co. 3 Cost.) anche la possibilità di applicare, come conseguenza della commissione di un fatto preveduto dalla legge come reato, determinate misure di sicurezza, come mezzo per prevenire l’ ulteriore commissione di reati da parte del soggetto.
Non solo: negli ultimi decenni hanno acquistato molta importanza anche le cd. misure di prevenzione, la cui applicazione prescinde dall’ accertamento dell’ effettiva commissione di un reato, ma si ricollega ad una particolare connotazione di pericolosità sociale del soggetto colpito (ed è questo il motivo per il quale le si definisce anche misure ante delictum).
[Modificato da Attiliogiuseppe 04/10/2012 10:28]